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Privacy e graduatorie scolastiche pubblicate sul sito web istituzionale

Sempre più numerosi sono gli interventi dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali volti a bloccare la diffusione illecita di dati personali in siti web di istituti scolastici. Dopo il provvedimento del 6 dicembre 2012 nei confronti di un liceo romano, lo scorso mese di giugno il Garante è intervenuta con tre distinti provvedimenti (doc. web n. 2536409, registro dei provvedimenti n. 276, del 6 giugno 2013; n . 2536184, registro dei provvedimenti n. 275, del 6 giugno 2013; n. 2535862, registro dei provvedimenti n. 274, del 6 giugno 2013) sulla pubblicazione, all'interno delle graduatorie diffuse sui siti web di due circoli didattici e di un istituto comprensivo, di informazioni personali non necessarie.

Nei tre casi trattati l’Autorità Garante ha contestato agli istituti scolastici il fatto che nella pubblicazione delle graduatorie d’istituto nel sito web istituzionale abbiano ecceduto nella diffusione di dati personali non necessari (indirizzo, recapiti telefonici fissi e mobili). Per di più tali informazioni erano indicizzate in rete tramite i più diffusi motori di ricerca (esterni ai siti degli istituti scolastici) consentendo la loro individuazione attraverso l'inserimento di qualsiasi attributo individuale, come ad esempio le generalità degli interessati o i loro recapiti telefonici.

Per quanto riguarda la prima contestazione ricordiamo che è vietata la diffusione di qualunque dato personale che ecceda le finalità istituzionali perseguite con la pubblicazione del documento (nel caso in questione quella di dare la possibilità a chi aspira a incarichi o supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio). Sui siti web possono essere pubblicate graduatorie di merito contenenti solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. Per tutelare la privacy di coloro che sono inseriti in graduatoria è vietata la pubblicazione di qualunque altro dato (domicilio, recapiti telefonici, indirizzi email, etc.), anche di quelli che possono aver concorso alla determinazione della posizione in graduatoria (titoli di studio, indicatore Isee, numero di figli disabili, etc.). Ovviamente chi è inserito in graduatoria ed è titolare di un legittimo interesse può sempre chiedere l’accesso alla graduatoria in tutte le sue parti per poter avviare un eventuale ricorso.

Mettiamo in questa sede in evidenza la seconda contestazione che potrebbe passare inosservata. L’Autorità garante contesta alle scuole non soltanto il fatto di aver ecceduto nella pubblicazione di dati personali ma anche che le graduatorie pubblicate sono indicizzate dai più comuni motori di ricerca. Come evidenziato in diverse occasioni, il Garante ritiene infatti che i documenti delle pubbliche amministrazioni contenenti dati personali non debbano essere indicizzati dai motori di ricerca ma possano essere rintracciati per mezzo di motori interni al sito istituzionale che li pubblica. In tal modo si vuole evitare che i motori di ricerca possono, con la loro invadenza, ledere la privacy di coloro che sono presenti nei documenti pubblicati, sia pure lecitamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Il Garante nella sua sentenza, oltre a vietare l'ulteriore diffusione in Internet dei dati personali concernenti il domicilio nonché il recapito telefonico degli interessati ha invitato le scuole a conformare la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle " Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” (Provvedimento del 2 marzo 2011 n. 88 pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011, e doc. web n. 1793203). 

Del resto già in passato il MIUR, con la specifica circolare prot. 45/dip./segr., del 7 marzo 2008 (vedi allegato), aveva chiarito che "non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all'individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico, poiché la conoscenza da parti di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell'ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari". Tale orientamento era stato ulteriormente ribadito, di recente, prima delle predette sentenze del Garante, con la circolare MIUR, prot. n. AOODGPER510 – Uff. III, del 22 gennaio 2013 (vedi allegato).

 

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