Sentenza del garante della privacy
Importante sentenza del garante della privacy che condanna il trattamento dei dati personali relativi agli studenti effettuati sul sito web di un liceo romano in occasione dell'avvio dell'anno scolastico.
Nella sentenza il Garante ricorda che la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice) e che non sono sufficienti delle generiche motivazioni di trasparenza o di pubblicità amministrativa. Si mette in evidenza che il blocco della diffusione in Internet della composizione delle classi in occasione dell'avvio dell'anno scolastico non deriva dalla delicatezza delle informazioni trattate ma dalla mancanza di una legge o regolamento che lo consentano. Ovviamente le stesse informazioni potranno essere diffuse al termine dell'anno scolastico in occasione della pubblicazione degli esiti scolastici come previsto da specifiche disposizioni di legge.