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privacy e documento del 15 maggio

Con l’avvicinarsi della data alla quale deve essere pubblicato dalle scuole di istruzione secondaria superiore il cosiddetto “documento del 15 maggio” riteniamo utile ricordare le criticità messe in evidenza anche da Garante e da MIUR (vedere Nota-n.-10719-del-21-marzo-2017) in relazione alle modalità della sua redazione che sovente in passato hanno dato luogo ad indebite diffusioni di dati personali da parte di molte amministrazioni scolastiche.

 

 

Secondo la normativa che attualmente regolamenta lo svolgimento degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria deve essere svolta una terza prova a carattere pluridiciplinare il cui testo deve essere predisposto dalla commissione di esame anche alla luce dell’azione educativa e didattica svolta nel corso dell’ultimo anno di corso. Per consentire alla commissione di predisporre tale prova i consigli di classe sono chiamati ad elaborare, entro il 15 maggio, un apposito documento che esplica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Ciascun consiglio può, inoltre, aggiungere ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento degli esami.


La criticità dal punto di vista della privacy sta nel fatto che la disciplina del settore prevede espressamente che tale documento debba essere immediatamente affisso all’albo dell’istituto e che, per effetto dell’Art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive disposizioni del CAD, a far data dal primo gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti obbligati.


E’ allora necessario che prima della pubblicazione del documento nel sito si verifichi l’assenza di qualunque dato personale riferibile agli alunni quali informazioni anagrafiche (anche il banale elenco degli alunni componenti la classe) o relativo al rendimento scolastico. Ricordiamo infatti che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali (come accade con la pubblicazione nel sito web) solo se esiste un fine istituzionale e solo se tale operazione di trattamento risulta ammessa da una norma di legge o da un regolamento (artt. 3, 11 e 19 del Codice).


Il punto della questione è che la normativa impone la pubblicazione del documento del 15 maggio ma i principi di necessità e di proporzionalità richiamati dalla legge per la protezione dei dati personali proibiscano che esso contenga dati personali eccedenti e non conformi alle finalità che la pubblicazione deve perseguire. In altre parole non c’è alcuna ragionevole evidenza della necessità di citare nel documento oggetto di diffusione in Internet dei dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare la commissione nella redazione del testo della terza prova. E’ chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

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