Un concetto astratto e che è semplice fraintendere è il rapporto tra privacy e trasparenza, in quanto le due cose sembrano in contrasto e a seconda delle interpretazioni può essere garantita una a discapito dell'altra o viceversa. L'interpretazione da darsi in questi casi è quella normativa anche se non descrive la parte tecnica e soprattutto il rapporto sempre combattuto con i motori di ricerca. Proverò a dare qui le nozioni indispensabili, anche se i nostri siti sono già predisposti per rispettare questi requisiti e la tutela della privacy nonché la trasparenza sono garantite se si osservano le indicazioni d'uso. Queste indicazioni sono di fondamentale importanza per il personale di segreteria, ma sarebbe del tutto opportuno che anche il personale docente abbia ben chiaro il concetto in quanto anche nel corso della sua attività maneggia parecchi dati personali su studenti e relativi familiari.
La scuola è tenuta a garantire la privacy dei suoi dati. Il personale è già familiare con questo concetto per quanto riguarda il cartaceo. Questa garanzia è permanente, non ha una data di scadenza, la scuola dovrà proteggere questi dati dall'accesso indiscriminato per un periodo indefinito. La trasparenza ha invece a che fare con l'obbligo di comunicare le decisioni della scuola affinché il pubblico possa controllarne l'operato, e questo ha invece una scadenza che è solitamente molto breve, ovvero il periodo in cui qualcuno può ricorrere o contestare la decisione presa. Facciamo un esempio pratico: la scuola da un incarico per una supplenza a Tizio, sarà obbligata a inserire immediatamente all'albo la sua individuazione affinché le altre persone in graduatoria possano essere informate e si verifichi la correttezza della scelta. La tutela dell'interesse collettivo di garantire che nessun diritto sia stato leso fa si che la trasparenza "vinca" l'obbligo alla privacy, quindi possiamo comunicare pubblicamente il nome che dovremo altrimenti proteggere. Ma, e di questo è bene avere piena coscienza, finito il periodo in cui qualcuno può fare ricorso ovvero il periodo in cui vi è un diritto collettivo da tutelare, siamo obbligati a far sparire la visibilità pubblica di quel dato e non vi deve rimanere alcuna traccia. Questo diritto del cittadino prende il nome di diritto all'oblio e la scuola è tenuta a rispettarlo.
I motivi per cui bisogna inserire una individuazione o, al limite, un contratto in cui si mettono omissis in tutti i dati irrilevanti per la tutela dei diritti altrui (pena un eccesso di trasparenza) sono chiari riflettendo su quanto detto poc'anzi. La legge obbliga la scuola a proteggere la privacy di tutte le persone di cui mantiene informazioni, l'unica deroga a tale obbligo è se una legge ci impone di pubblicare e l'obbligo implica che solo le informazioni necessarie a tutelare l'interesse della collettività siano diramate. Il contratto, contenendo oltre al nominativo varie altre informazioni irrilevanti per capire punteggio e posizione in graduatoria diffonde pubblicamente dati che non tutelano alcun diritto altrui ma ledono invece il diritto alla privacy che siamo obbligati a garantite. Questo va assolutamente evitato. Il contratto potrà comunque essere consultato da chi si reca negli uffici di segreteria, che è cosa ben diversa da una affissione pubblica su un sito web.
Un altra cosa che va sottolineata, e di cui è indispensabile avere piena consapevolezza, è l'indicizzazione dei motori di ricerca. Su internet, a meno che i siti non ricevano una opportuna configurazione, quando Google ad esempio entra a visitare il nostro sito non si limita a leggere il contenuto ma ne fa una copia nei suoi server. Immaginiamo di utilizzare delle pagine cartacee, utili a rendere meno astratto l'esempio: il motore di ricerca fotocopia il contenuto delle nostre pagine, non si limita a leggere il contenuto. Cosa accade quindi se inseriamo una individuazione con relativo nome e cognome? Che se Google, riprendendo l'esempio, ne "fotocopia" il contenuto e lo conserva sui suoi server alla scadenza del ricorso noi non potremo garantire il diritto all'oblio di quel dato, lo avremo perduto. Questo è un errore comune ma piuttosto grave, su cui la persona danneggiata può rivalersi verso la scuola. La permanenza perpetua dei dati su internet fa si che questo errore possa portare a conseguenze anche dopo molti anni, quindi il problema non va sottovalutato. Tutti i dati che ricadono nella tutela della privacy, tutti i nominativi ad esempio sia di docenti che di studenti, vanno pubblicati esclusivamente in aree del sito inaccessibili ai motori di ricerca poiché questi dati dovranno rimanere visibili soltanto nel nostro sito e per il periodo previsto per legge. L'inaccessibilità ai motori di ricerca e l'essere pubblico non sono termini in contrasto, è possibile (anzi, in questo caso è obbligatorio) mettere dati pubblici e raggiungibili da chiunque senza che i motori di ricerca possano copiarne il contenuto.
L'albo online sostituisce integralmente quello cartaceo, che già da tempo non ha più valore legale. Tutte le pubblicazioni all'albo dovranno essere effettuate nel sito e non in bacheca. Va tenuto conto che l'albo deve contenere essenzialmente provvedimenti presi dalla scuola che prevedono un ricorso, sul cartaceo molte scuole utilizzavano l'albo per informazioni di carattere generale che ora possono essere segnalate sul sito nelle sue molteplici sottosezioni senza ricorrere per forza all'albo. I provvedimenti pubblicati devono essere generati dalla scuola, come delle graduatorie interne, mentre per graduatorie provinciali è indispensabile darne comunicazione nel sito ma sarà l'ente che ha generato tali graduatorie ad avere l'obbligo di pubblicare nel suo albo. Essenzialmente, con particolare rilevanza nella scuola primaria e dell'infanzia, il grosso delle pubblicazioni all'albo saranno rappresentate da individuazioni per supplenze. Tutti gli atti devono rimanere visibili per il periodo del ricorso, al massimo alcuni giorni in più, ma non per un periodo indefinito o archiviate in zone sempre raggiungibili dai visitatori. Ricordiamo che i nominativi devono restare visibili solo fintanto che vi è una utilità collettiva per un diritto da tutelare, o si violano i diritti all'oblio degli interessati. Discorso differente per l'area Amministrazione Trasparente di recente introduzione, che prevede durate e finalità differenti, a cui dedicheremo una guida apposita