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pubblicazione sul sito web istituzionale delle basi dati trattate

Il DL 24 giugno 2014 - n. 90, meglio noto come DL Pubblica Amministrazione, presenta un articolo volto a spingere le Pubbliche Amministrazioni all'applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale in tema di apertura del patrimonio informativo e comunicazioni per via telematica.

In particolare, l’articolo 24 quater prescrive delle sanzioni pecuniarie che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro in caso di mancata osservanza, entro il 18 febbraio 2015, dell’articolo 52 del CAD che prevede la pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sui propri siti istituzionali del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso, inclusi i regolamenti che ne disciplinano l’accesso e il riutilizzo. Stesse sanzioni pecuniarie sono previste in caso di inadempienza all’obbligo di esclusività del mezzo telematico nelle comunicazioni tra PPAA, disciplinato dall’articolo 63 del suddetto Codice.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 18 agosto 2014, n. 114, e quindi entro il 18 settembre 2014, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare per via telematica all’Agenzia per l’Italia Digitale l’elenco delle banche dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano (vedi articolo scadenza 18 settembre per comunicazione ad AGID basi dati)

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